Condizioni generali di fornitura, installazione e pagamento
§ 1 Formazione del contratto, condizioni generali, condizioni di fornitura
(1) Le ns. forniture, intese anche come prestazioni, proposte e servizi accessori, sono soggette alle condizioni qui di seguito formulate. Non si accettano condizioni divergenti formulate dal committente anche se non espressamente rifiutate dopo il ricevimento dell’ordine. Con l’emissione dell’ordine o al più tardi con l’accettazione della fornitura il committente approva espressamente queste condizioni.
(2) Le ns. offerte non sono vincolanti. Modifiche e integrazioni contrattuali necessitano la forma scritta. Ciò vale anche in caso di rinuncia alla medesima.
(3) I diritti del committente sorti con questo contratto sono cedibili solo col ns. consenso..
(4) La fornitura comprende quanto riportato nella ns. conferma scritta. Siamo tenuti alla fornitura sintantoché sia possibile l’approvvigionamento con valuta delle materie prime, ausiliarie e d’uso. Il riferimento alla norme DIN è descrittivo della prestazione e non garanzia delle caratteristiche. Disegni, raffigurazioni, dati tecnici, pesi, dimensioni e prestazioni qui descritte sono da considerarsi a titolo indicativo salvo che non siano espressamente specificati nella ns. conferma d’ordine. Su queste informazioni ci riserviamo i diritti di proprietà e di paternità; diritti che non sono accessibili a terzi senza il ns. consenso esplicito.
§ 2 Prezzi
(1) I ns. prezzi, salvo accordi differenti, si intendono franco fabbrica o ns. deposito al netto di imposte di legge e dei costi d’imballo, spedizione, assicurazione e dazi doganali, che rimangono comunque a carico del committente.
(2) Nel caso in cui, a contratto definito, i costi derivanti dovessero scostarsi notevolmente dal previsto, i contraenti sono reciprocamente impegnati ad accordarsi per un accomodamento del prezzo. In caso di mancata conciliazione è diritto dei contraenti recedere dal contratto. Ogni altra pretesa è esclusa.
§ 3 Condizioni di pagamento
(1) Il pagamento, salvo diverso accordo scritto, va effettuato al netto e precisamente: pagamento entro 14 giorni con sconto 2%, o entro 30 giorni netto.
(2) Il mancato pagamento o la compensazione con crediti confutati dal cliente da noi respinti non è consentito. Siamo in diritto anche contro la volontà del committente di utilizzare i suoi pagamenti anche per altri crediti. Qualora il committente fosse inadempiente per un importo superiore al 10% del ns. credito totale si conviene:
tutti i ns. crediti sono immediatamente esigibili. Sarà ns. diritto far dipendere la prosecuzione degli ordini inevasi del committente dal pagamento anticipato o garantito o di declinare ulteriori adempimenti dopo la scadenza di una adeguata proroga.
§ 4 Termini di consegna
(1) I termini di consegna concordati sono riferiti alla data in cui i prodotti sono disponibili franco fabbrica. Sono peraltro approssimativi. In caso di mancato adempimento del committente o in caso di forza maggiore per inadempimenti di terzi, eventi imprevedibili o straordinari o comunque indipendenti dalla ns. volontà, il termine di consegna verrà prorogato di conseguenza. Lo stesso vale in caso di sciopero o serrata. Se l’impedimento dovesse protrarsi per oltre un mese sarà ns. diritto recedere dal contratto. Il termine di consegna decorre dalla data di emissione della ns. conferma d'ordine, dopo che tutti i dettagli tecnici e commerciali siano stati chiariti. Eventuali modifiche al prodotto commissionato richieste dal committente o la ritardata restituzione dei disegni inviati per l’approvazione, comportano la conseguente proroga del termine di consegna concordato.
(2) In caso di inadempienza del committente nel ritiro delle merci o dei servizi nei termini contrattuali e trascorso un mese dall’avviso di merce pronta, il 25% dell’importo della fornitura verrà addebitato senza ulteriore avviso. Il committente, tuttavia, ha diritto di provare che abbiamo subito perdite di valore decisamente inferiore.
(3) In caso di mancato ritiro del materiale e trascorso un lasso di tempo ragionevole, siamo in diritto di disporne liberamente.
(4) Consegne ripartite su richiesta. In caso di ritardi nel ritiro di lotti ripartiti il committente non può vantare diritti sulla consegna della rimanenza. La ripartizione va organizzata in tempi e quantità possibilmente costanti per consentire una produzione ordinata entro i termini contrattuali. In caso di ripartizioni indeterminate resta inteso il termine di due mesi. In caso di ritardo nelle richieste di spedizione, giunti alla scadenza di un’adeguata proroga, rimangono intatti i ns. diritti, già riportati nel paragrafo precedente, di pretendere il pagamento anticipato e di recedere dal contratto.
(5) Il committente, ove necessario, è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente mezzi e personale per lo scarico dell’impianto sul posto.
§ 5 Montaggio e messa in servizio
(1) Il committente commissionandoci anche il montaggio e la messa in servizio si impegna a metterci a disposizione gratuitamente un tecnico meccanico ed un tecnico elettrico.
(2) Nell’eventualità di lavori imprevisti oppure di ritardi a noi non imputabili, saremo autorizzati ad addebitarne i costi derivanti.
(3) A dimostrazione dei lavori eseguiti varrà la firma di un collaboratore del committente sul ns. rapporto d’intervento.
§ 6 Diritti di proprietà intellettuale
In caso di forniture sulla base di disegni, modelli o indicazioni forniti dal committente, questi ci esenta dai diritti di terzi. In caso di inadempimento del contratto da parte del committente i suoi diritti di proprietà intellettuale non ci impediscono l’utilizzo delle merci.
§ 7 Trasferimento del rischio
Quando la merce avrà lasciato il ns. stabilimento tutti i rischi passano a carico del committente. In caso di restituzione della merce per motivi a noi non imputabili, il rischio rimane a carico del committente sino a che la merce non ci sia pervenuta.
§ 8 Documentazione
Disegni e documentazione in lingua tedesca secondo la ns. normativa interna accompagnano la ns. fornitura. La regola riguarda i prodotti completi e non i componenti o i pezzi di ricambio.
§ 9 Garanzia
(1) Tolleranze standard commerciali riguardanti dimensioni, quantità, peso, qualità, colore, ecc., non costituiscono motivo di reclamo da parte del committente. In caso di dubbio, vale il peso da noi indicato. In caso di reclamo, valgono le specifiche già concordate.
(2) I ns. suggerimenti tecnici e le ns. raccomandazioni sono basate sull’esame del caso, ma vengono dati senza obbligo contrattuale. In particolare, la verifica che i prodotti ordinati o da noi suggeriti siano adatti allo scopo prefissato è di esclusiva responsabilità del committente. Una garanzia specifica di determinate caratteristiche deve essere sempre in forma scritta. Questo vale anche nel caso di rinuncia al requisito della forma scritta. Le caratteristiche dell'oggetto acquistato e lo scopo per cui è destinato sono basate unicamente sulla ns. descrizione del prodotto. Eventuali altri accordi devono essere confermati per iscritto.
(3) I reclami devono essere effettuati per iscritto entro 2 settimane dal ricevimento della merce. I vizi occulti vanno denunciati subito al momento del rilevamento. Abbiamo il diritto di esaminare le merci contestate; un eventuale diniego da parte del committente comporta la decadenza della garanzia. In caso di reclamo giustificato, il committente ha diritto alla sostituzione o alla riparazione gratuita in porto franco.
(4) In caso di fallimento della riparazione o della sostituzione, il committente dopo aver concesso una ragionevole proroga, può, a sua scelta, recedere dal contratto o chiedere la riduzione del prezzo d’acquisto. Ulteriori richieste di risarcimento, in particolare per il rimborso dei costi di modifica, di montaggio e smontaggio e di danni non inerenti la fornitura stessa, sono esclusi per quanto consentito dalla legge.
(5) In caso di difetti nelle consegne in acconto, il committente non può vantare alcun diritto sulle consegne restanti. Siamo in diritto di non riconoscere la garanzia in caso di mancato adempimento del committente ai propri obblighi.
(6) Le seguenti circostanze non costituiscono difetti:
- danni causati da usura normale delle parti soggette ad usura
- danni causati da un uso improprio, in particolare da mancata o inadeguata manutenzione
- danni provocati da collegamento elettrico inidoneo o non conforme alle normative VDE
- danni derivanti da inosservanza delle ns. istruzioni d’uso e manutenzione.
(7) Per poter effettuare modifiche o sostituzioni resesi necessarie a ns. discrezione, il committente, previo accordo, deve concederci la possibilità ed il tempo occorrente altrimenti ci riterremo sollevati da qualsiasi responsabilità. Solo in caso di pericolo per la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, cosa di cui dobbiamo essere preventivamente informati, oppure in caso di ritardato ns. adempimento, il committente è in diritto di eliminare il difetto da solo o tramite terzi e di chiedere il rimborso delle spese sostenute.
(8) La garanzia ha una durata di 12 mesi a decorrere dal ricevimento della merce. Per forniture e servizi soggetti a contratto d’opera la garanzia decorre a partire dall’accettazione. Se l’accettazione non avviene nel ns. stabilimento si ritiene effettuata con la notifica dopo la consegna o con l’uso per lo scopo previsto.
§ 10 Limitazione generale di responsabilità
Limitiamo la ns. responsabilità in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali nostri e dei ns. dipendenti o agenti.
§ 11 Responsabilità del prodotto ai sensi della legge tedesca
(1) Ai sensi della legge di responsabilità tedesca le clausole di esclusione di responsabilità delle presenti condizioni generali di vendita e di pagamento non sono applicabili ai diritti indipendenti dalla colpa del consumatore finale e dell’utente privato.
(2) Rispondiamo verso il committente per compensazione e ricorso solo in caso di accertamento di un difetto del ns. prodotto.
§ 12 Riservato dominio
(1) Tutte le merci fornite rimangono di nostra proprietà (beni riservati), fino al completo adempimento di tutti i crediti, in particolare quelli derivati da crediti di saldi di conto indipendentemente dal fondamento giuridico per cui sorgono. Ciò vale anche per i pagamenti basati su condizioni specifiche. Il committente è tenuto a conservare separatamente ed etichettare la merce soggetta a riservato dominio.
(2) Manipolazione e trasformazione di beni riservati effettuati senza obblighi per noi quali produttori, ai sensi del § 950 BGB (codice civile tedesco). I prodotti trasformati diventano beni riservati ai sensi del paragrafo 1. Se i beni riservati vengono collegati ad altre merci acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto proporzionata al valore delle altre merci. Se la ns. proprietà viene estinta per via della trasformazione, il committente cede a noi i suoi diritti di proprietà del nuovo oggetto in relazione al valore della fattura e li tiene in custodia per noi gratuitamente. I diritti di comproprietà derivanti dalla presente clausola sono considerati beni riservati ai sensi del comma (1).
(3) Il committente può vendere i beni riservati nel normale svolgimento delle attività alle condizioni normali di mercato, purché non inadempiente e a condizione che ci vengano ceduti i crediti derivanti dalla rivendita, commi 4 e 5. Non ha il diritto di disporre dei beni riservati in qualsiasi altro modo.
(4) I crediti del committente sorti dalla rivendita dei beni riservati vengono assegnati a noi. Valgono come garanzia in ugual misura della merce soggetta a riserva. E’ esclusa un’ulteriore cessione.
(5) Per la vendita di beni di cui abbiamo la comproprietà ai sensi del comma 2, la compartecipazione corrisponde al valore della fattura. Su ns. richiesta il committente è tenuto ad informare subito il suo acquirente della cessione ed a fornirci le informazioni e la documentazione necessaria a supporto. Dobbiamo venire informarti immediatamente in caso di sequestro o di pregiudizio di terzi.
(6) Se il valore dei beni garantiti eccede oltre il 10% del totale dei crediti garantiti, è necessario il ns. consenso con facoltà di ns. diniego. Dobbiamo venire informarti immediatamente in caso di sequestro o di pregiudizio di terzi.
§ 13 Luogo di adempimento e foro competente
(1) Luogo di adempimento per i pagamenti e per tutti gli altri obblighi è la ns. sede.
(2) Foro competente è quello della nostra sede legale, anche per le azioni inerenti crediti cambiari e assegni. Siamo in diritto di agire contro il committente nel suo foro generale ove stabilito in un accordo di arbitrato specifico.
(3) La legge applicabile è sempre quella tedesca; è esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci.
Qualora singole disposizioni di questi condizioni di fornitura e di pagamento fossero completamente o parzialmente invalide o nulle, i contraenti sono tenuti a concordare una soluzione con la quale la finalità e lo scopo della disposizione non valida o nulla siano meglio realizzati. Per il resto, valgono gli accordi contrattuali.